(massima n. 1)
In sede di formazione dello stato passivo, nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il conflitto fra creditori anteriori, che concorrono, e creditori posteriori, che non partecipano, comporta, in fase di verifica o di opposizione al medesimo stato passivo, che la scrittura privata, allegata a documentazione di un credito, č soggetta, rispetto agli altri creditori, in qualitā di terzi, alle regole dettate dall'art. 2704 primo comma c.c. in tema di certezza e computabilitā della data; regole che possono essere fatte valere dal curatore o dal commissario, nell'interesse della massa. Tale principio si applica anche alle cambiali, sia quando sono prodotte come prova di una promessa di pagamento a persona determinata, con l'azione causale promossa contro qualunque obbligato cambiario, stante il carattere recettizio di tale promessa (e la conseguente non invocabilitā del secondo comma del citato art. 2704 c.c.), sia quando venga esercitata l'azione cambiaria, contro l'obbligato principale od il traente, alla stregua del carattere costitutivo della scrittura contenente l'obbligazione cambiaria nei confronti di colui al quale od all'ordine del quale deve farsi il pagamento.