(massima n. 1)
L'improponibilità della domanda giudiziale volta a conseguire la pensione d'invalidità sussiste solo nel caso di mancata presentazione della domanda amministrativa e non anche nel caso di mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato iniziato dall'istanza amministrativa predetta, giacché in questa seconda ipotesi — che ricorre anche quanto tale istanza indichi erroneamente la norma che prevede la pensione richiesta (nella specie, pensione per permanente inabilità alla navigazione domandata ai sensi della lett. c), invece che della lett. d), dell'art. 15 della L. 27 luglio 1967, n. 658) — la domanda giudiziale è non già improponibile ma, ai sensi dell'art. 443 c.c. (norma insuscettibile d'interpretazione estensiva), meramente improcedibile, restando peraltro tale improcedibilità rilevabile dal giudice solo nella prima udienza di discussione del procedimento di primo grado.