(massima n. 1)
Rispetto ad un'asta pubblica, i soggetti privati non sono portatori di diritti soggettivi, ma solo di un interesse al regolare svolgimento del procedimento di aggiudicazione il quale, in presenza di una posizione «differenziata» del soggetto che intenda parteciparvi, assume la consistenza dell'interesse legittimo e riceve tutela attraverso l'osservanza delle norme «di azione», che disciplinano, nell'interesse pubblico, quel procedimento, con la conseguenza che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo anche la cognizione della domanda con cui, sul presupposto dell'illegittimitą del provvedimento di aggiudicazione dell'asta pubblica, dal detto soggetto vengono richiesti provvedimenti di urgenza miranti a prevenire il conseguente suo pregiudizio (nella specie, un ipotetico turbamento del mercato per l'emissione in esso di un determinato prodotto).