(massima n. 1)
Il provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione, adottato da un consiglio provinciale dell'ordine degli architetti, č impugnabile dinanzi al consiglio nazionale di detto ordine, quale organo di giurisdizione speciale, anche con riguardo alle contestazioni inerenti all'immediata esecutivitā della sanzione. Deve pertanto escludersi che l'interessato, sia pure al limitato fine di rimuovere quell'esecutivitā, possa adire in via d'urgenza il pretore, ai sensi degli artt. 700 ss. c.p.c., considerando che i poteri attribuiti al giudice ordinario da tali norme non pongono deroghe ai principi sul riparto della giurisdizione, e, quindi, sussistono solo per la tutela di posizioni soggettive rientranti nella cognizione del medesimo giudice ordinario.