(massima n. 1)
La disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 429 c.p.c. in ordine alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sui crediti di lavoro trova applicazione anche nel caso di rapporto di agenzia, ove connotato dalla prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, dell'agente, carattere questo che si presume fino a prova contraria nell'opera dell'agente che sia persona fisica; in tal caso ove sia prevista una disciplina convenzionale degli interessi di mora trova applicazione alternativamente il regime pił favorevole tra quello legale e quello pattizio, con esclusione quindi della possibilitą di cumulo dei due regimi suddetti.