(massima n. 1)
Nel caso in cui il ricorso, con il pedissequo decreto ai sensi dell'art. 415 c.p.c., sia stato notificato al procuratore domiciliatario della parte nel pregresso procedimento ex art. 700 c.p.c., non si configura la nullitā radicale o inesistenza giuridica della notificazione, sanabile con effetto ex nunc mediante la costituzione del convenuto o la rinnovazione della notifica stessa, che č ravvisabile solo quando questa sia stata eseguita a terzi od in luogo assolutamente non riferibile al destinatario dell'atto, bensė una nullitā, sanabile con efficacia ex tunc.