(massima n. 1)
Con riguardo alla mancata partecipazione al giudizio del convenuto o appellato, nei confronti del quale il giudice abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il rinnovo della notifica, occorre distinguere — anche nel rito del lavoro — a seconda che l'ordine di rinnovazione sia rimasto del tutto ineseguito o adempiuto oltre il termine perentorio all'uopo fissato dal giudice: nella prima ipotesi — in cui il processo non può proseguire per mancanza del contraddittorio — alla causa estintiva (artt. 291 e 307 c.p.c.) si sovrappone una nullità e, se il giudice non ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo e il processo è giunto sino alla sentenza, il convenuto o appellato che non vi ha partecipato può dedurre il vizio in sede d'impugnazione; nella seconda ipotesi, invece, in cui il contraddittorio è stato instaurato, sia pure da un atto viziato dall'inosservanza del termine perentorio, l'estinzione non si sottrae alla disciplina dettata dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., sicché, se il processo è proseguito sino alla pronuncia della sentenza, non è ravvisabile nullità e l'estinzione non può essere dedotta nel successivo grado del giudizio.