(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per saltum in cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma secondo, c.p.c. ove la sentenza impugnata sia stata emessa nei confronti di un fallimento senza che il curatore, ancorché solo resistente, sia stato all'uopo autorizzato dal giudice delegato di concordare od aderire al ricorso, mancando in tal caso un valido atto di disposizione processuale da parte del curatore e così il legittimo negozio processuale presupposto per l'ammissibilità del ricorso.