(massima n. 1)
Quando un punto della controversia sia stato deciso dalla Corte di cassazione con sentenza di annullamento con rinvio fondata sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, di cui si sia successivamente eccepita nel giudizio di rinvio l'illegittimitā costituzionale, č inammissibile il nuovo ricorso con cui si proponga detta questione, in quanto il punto stesso, in conseguenza della anteriore decisione di cassazione, non č suscettibile in diritto di una impugnazione e comunque di riesame, salvo il caso in cui si possa fare valere, anche se in forza d'una sentenza della Corte costituzionale, uno jus superveniens non applicato dal giudice di rinvio.