Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4058 del 11 maggio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando un punto della controversia sia stato deciso dalla Corte di cassazione con sentenza di annullamento con rinvio fondata sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, di cui si sia successivamente eccepita nel giudizio di rinvio l'illegittimitā costituzionale, č inammissibile il nuovo ricorso con cui si proponga detta questione, in quanto il punto stesso, in conseguenza della anteriore decisione di cassazione, non č suscettibile in diritto di una impugnazione e comunque di riesame, salvo il caso in cui si possa fare valere, anche se in forza d'una sentenza della Corte costituzionale, uno jus superveniens non applicato dal giudice di rinvio.

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