(massima n. 1)
Al socio di una cooperativa edilizia a contributo statale, il quale si sia reso assegnatario di alloggio ed abbia stipulato il mutuo individuale, deve riconoscersi la possibilitā di adire il giudice ordinario, anche in via cautelare ed urgente, al fine di assicurare la propria partecipazione all'assemblea, atteso che la domanda non riguarda la fase della prenotazione od assegnazione degli alloggi, esauritasi con detta stipulazione, né le altre materie che l'art. 131 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 devolve alla cognizione delle commissioni di vigilanza (e quindi del giudice amministrativo, in sede di impugnazione dei provvedimenti delle commissioni medesime), ed č diretta a tutelare posizioni di diritto soggettivo.