(massima n. 1)
L'art. 429, terzo comma, c.p.c., il quale (nel testo introdotto dall'art. 1 della L. n. 533 del 1973) prevede che la determinazione del maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito va fatta con decorrenza dal giorno della maturazione del relativo diritto, ha efficacia retroattiva, nel senso del riconoscimento di quel maggior danno anche con riguardo alla svalutazione monetaria che, dal giorno suindicato, sia intervenuta prima dell'entrata in vigore di detta legge.