(massima n. 1)
Qualora il giudizio di appello si sia svolto nei confronti di una determinata societą di persone ma il ricorso per cassazione sia stato proposto da una societą di capitali ancorché avente la stessa denominazione sociale, č necessario, ove la controparte contesti l'identitą soggettiva della ricorrente e la conseguente legittimazione processuale, che quest'ultima dimostri, a pena di inammissibilitą del ricorso, l'avvenuta sua trasformazione dalla societą originariamente costituita (o la relativa diversa acquisizione del patrimonio) a norma dell'art. 372 c.p.c. mediante deposito e comunicazione alla parte avversaria della copia dell'atto pubblico previsto dall'art. 2498 c.c.