(massima n. 1)
La contesa fra genitori naturali, in ordine all'educazione ed istruzione del figlio minore, rientra nelle previsioni degli artt. 316, 317 e 336 c.c., e, quindi, č riservata, con il rito camerale, alla competenza funzionale del tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., senza che possa riconoscersi la competenza pretorile, nemmeno al limitato fine di adottare provvedimenti d'urgenza, considerando che l'intervento cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. non č invocabile in presenza di altre misure tipiche, idonee a soddisfare le esigenze di tutela urgente.