(massima n. 1)
L'eccezione di incompetenza per valore che, disattesa nel giudizio di primo, sia stata respinta anche in grado di appello perché riproposta in termini ritenuti generici ed inidonei ad individuare le ragioni o i profili di fatto e di diritto dell'invocato suo riesame, non può formare oggetto di ricorso per cassazione qualora il ricorrente abbia omesso di censurare il giudizio negativo espresso dal giudice di appello circa la specificità del relativo motivo di gravame.