(massima n. 1)
La domanda volta al conseguimento di quanto dovuto per l'attivitā lavorativa svolta in favore del maso paterno fino all'espulsione dal medesimo, comportando la prospettazione a suo fondamento di un rapporto di collaborazione continuativa con l'impresa familiare, č devoluta, ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., alla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, attenendo non alla questione di competenza ma al merito della controversia le eccezioni del convenuto relative alla asserita gestione diretta e per proprio conto del maso da parte dell'attore ed all'inapplicabilitā dell'art. 236 bis c.c.