(massima n. 1)
In caso di conferimento in societā di un'azienda, comprensiva di un opificio completo di macchinari, anche questi ultimi sono assoggettabili all'imposta di trascrizione cui siano stati assoggettati gli immobili conferiti, atteso che le pertinenze mobiliari sono capaci di ipoteca insieme all'immobile, per il testuale disposto dell'art. 2810 c.c., cui fa eco (con riferimento alla normativa precedente alla riforma tributaria) il combinato disposto dell'art. 1, primo e secondo comma, e dell'art. 4, secondo comma della legge sulle imposte ipotecarie 25 giugno 1943, n. 540. L'applicazione della suddetta imposta non č condizionata alla trascrizione dell'atto, essendo sufficiente il verificarsi del presupposto dell'imposta di registro, ossia la stipulazione di atti tra vivi traslativi di diritti capaci di ipoteca.