(massima n. 1)
La norma dell'art. 10, primo comma, delle preleggi secondo cui le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimo-quinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia diversamente disposto non si applica ai decreti ministeriali (nella specie, decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 21 febbraio 1981, pubblicato sulla G.U. n. 237 del 27 novembre 1981, di approvazione di un regolamento dell'Enpam) che recepiscono (senza, peraltro, trasformarli in regolamenti governativi) atti emanati da autoritą non statali in forza di un potere normativo attribuito da leggi speciali (art. 3, comma secondo, delle preleggi), essendo tali decreti emanati nell'esercizio di un semplice controllo, con la conseguenza che i medesimi, anche se debbono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, non sono assoggettati ad alcun periodo di vacatio legis e sono quindi immediatamente applicabili per il carattere di esecutorietą proprio degli atti amministrativi.