(massima n. 1)
Nel caso in cui il creditore abbia ottenuto il soddisfacimento del proprio credito nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare, a seguito della vendita di beni del debitore, poi fallito, l'azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, L. fall. con la quale possono essere impugnati anche i pagamenti coattivi, atteso che tale norma non condiziona l'esercizio della revocatoria alla volontarietą del pagamento stesso ha per oggetto non il provvedimento giudiziale di assegnazione della somma di denaro al creditore, ma il successivo e distinto pagamento che l'ente depositario giudiziale della somma di denaro, fino ad allora ancora in proprietą del venditore, esegue in favore del creditore assegnatario e percipiente.