(massima n. 1)
La notifica del ricorso per cassazione eseguita ad istanza di un soggetto diverso dalla parte del rapporto processuale o dal suo difensore munito di procura č inesistente, con conseguente inammissibilitą dell'impugnazione, non essendo l'atto d'impulso di detta notifica riferibile in alcun modo al soggetto legittimato.