(massima n. 1)
Nel rito del lavoro l'art. 415 c.p.c., il quale prevede che tra la data di notificazione al convenuto del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione e la data di questa deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni, non trova applicazione nel caso di prosecuzione del processo che sia stato sospeso, che resta disciplinato dall'art. 297, ultimo comma, c.p.c., il quale prevede che il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, č notificato nel termine stabilito dal giudice.