(massima n. 1)
Nell'ipotesi di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per vizi di motivazione, la circostanza che la potestas iudicandi del giudice di rinvio sia limitata — in mancanza di novità derivanti dalla sentenza di cassazione — alla rivalutazione dei fatti accertati non esclude la possibilità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio quale normale mezzo di valutazione sotto il profilo tecnico di fatti già acquisiti, fermo restando che il giudice, ove abbia commesso al consulente, in violazione dei vincoli propri del giudizio di rinvio dei limiti propri dell'indagine tecnica, lo svolgimento di accertamenti o la formulazione di valutazioni giuridiche o di merito inammissibili, non può risolvere la controversia in base ad un richiamo alle conclusioni della consulenza (ancorché la detta violazione stessa), potendo condividere tali conclusioni solo in base ad una propria autonoma (e sufficiente) motivazione, che sia basata sulla valutazione di elementi di prova legittimamente acquisiti al processo e tenga conto delle contrarie deduzioni delle parti tradottesi in osservazioni e rilievi specifici e concreti.