(massima n. 1)
Con riguardo all'attivitą professionale svolta da un legale in favore di una societą, l'esistenza di un contratto di clientela costituisce un importante indizio dell'esistenza di un rapporto di parasubordinazione (art. 409 n. 3 c.p.c.) ma non anche una condizione essenziale per la configurabilitą del medesimo rapporto, potendo questo desumersi alla stregua delle prospettazioni delle parti, anche dal concreto modo di svolgimento del rapporto in una valutazione ex post, dalla quale emerga che, pur in mancanza di un accordo preventivo, vi sia stata, in un arco temporale pluriennale, una reiterazione di incarichi professionali non volti solo a perseguire contingenti ed occasionali interessi della committente ma collegati con le finalitą perseguite dalla sua organizzazione e riconducibili ad un pił ampio rapporto di consulenza con la committente medesima.