(massima n. 1)
Nel procedimento davanti alla Suprema Corte la notificazione delle conclusioni del procuratore generale (art. 375 secondo comma c.p.c.), ovvero della comunicazione dell'udienza o della adunanza in Camera di consiglio (art. 377 secondo comma c.p.c.), per il caso in cui risulti il trasferimento del domiciliatario, ed indipendentemente dal fatto che l'ufficiale giudiziario abbia o meno acquisito notizia del nuovo indirizzo, va effettuata presso la cancelleria, sempre che nel frattempo la parte, il suo procuratore speciale o lo stesso domiciliatario non abbiano provveduto a comunicare detto nuovo indirizzo, considerando che l'elezione di domicilio, a seguito di quel trasferimento, resta priva di efficacia (art. 141 quarto comma c.p.c.), e che, quindi, verificandosi una situazione assimilabile alla mancata elezione di domicilio, trova applicazione il disposto del secondo comma dell'art. 366 c.p.c. (dettato per l'omessa elezione di domicilio del ricorrente, ma integrante espressione di un principio generale, estensibile a tutte le comunicazioni o notificazioni ad entrambe le parti, anche alla stregua del richiamo contenuto nell'art. 370 secondo comma c.p.p.).