(massima n. 1)
Con riguardo a sentenza resa dalla Corte di cassazione, si deve escludere che la parte, la quale deduca il difetto di segretezza della camera di consiglio e la mancata lettura in udienza del dispositivo di decisione in materia di lavoro e veda poi disporre l'archiviazione di reclamo scritto contenente tali doglianze, possa riproporle con ricorso, alla stregua della non impugnabilitą delle pronunce della S.C., all'infuori dell'ipotesi della revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c. (nel testo risultante dalla decisione della Corte cost. n. 17 del 1986), nonché della natura meramente ordinatoria della suddetta archiviazione.