(massima n. 1)
In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti da aziende di trasporto in concessione, le controversie relative a provvedimenti che infliggono sanzioni disciplinari, appartengono, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, dell'all. A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualunque sia l'organo (anche diverso dal consiglio di disciplina) che abbia emesso detti provvedimenti, ed anche nel caso in cui il vizio fatto valere comporti la nullitā o l'inesistenza giuridica dell'atto. Ne deriva che in materia disciplinare il giudice ordinario č privo di giurisdizione anche se adito con ricorso ex art. 700 c.p.c., atteso che il suo potere di provvedere in via d'urgenza sussiste soltanto nell'ambito delle controversie devolute alla sua cognizione relativamente al giudizio di merito.