(massima n. 1)
La sospensione della procedura di riscossione esattoriale delle imposte può essere disposta esclusivamente dall'intendente di finanza, cioè dall'autorità amministrativa (con provvedimento discrezionale, rispetto al quale le posizioni del contribuente hanno natura di meri interessi legittimi), non anche, pertanto, dal giudice ordinario, nemmeno in via cautelare o d'urgenza, per difetto (assoluto) di giurisdizione (difetto di giurisdizione denunciabile con istanza di regolamento preventivo anche in relazione a procedimento promosso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., senza che sia ostativa l'adozione di provvedimenti urgenti).