(massima n. 1)
Con riguardo ad ingiunzione fiscale emessa per il pagamento di una delle imposte contemplate dall'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, (nella specie Iva), mentre deve essere affermata la giurisdizione delle commissioni tributarie sull'opposizione del contribuente, non essendo applicabili le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sull'opposizione davanti al giudice ordinario, deve essere affermato il difetto assoluto di giurisdizione, sull'istanza di sospensione dell'esecuzione o di adozione di altre analoghe misure cautelari, atteso che il potere di provvedere in proposito spetta esclusivamente in via amministrativa all'intendente di finanza (contro le cui determinazioni le posizioni del contribuente sono tutelabili dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimitą).