(massima n. 1)
In tema di trattamento pensionistico a carico della c.p.d.e.l., come quello riservato ad un'infermiera che, in virtł di rapporto di pubblico impiego, sia stata alle dipendenze di un ospedale gestito dall'unitą sanitaria locale, le liti promosse dall'assicurata nei confronti della predetta cassa di previdenza, che attengano al diritto, alla misura o alla decorrenza della pensione, spettano in via esclusiva alla giurisdizione della corte dei conti, ai sensi degli artt. 60 del R.D.L. n. 680 del 1938 e 13 del R.D. n. 1214 del 1934, e sono sottratte alla cognizione del giudice ordinario anche con riguardo alle domande di liquidazione di pensione provvisoria e di adozione di provvedimenti di urgenza, quand'anche questi siano richiesti per evitare l'asserito pregiudizio derivante da ritardo nell'erogare la pensione.