(massima n. 2)
In tema di locazioni non abitative, i commi terzo e quarto dell’art. 37 della legge n. 392 del 1978 - che, con riguardo agli immobili adibiti all’uso di più professionisti, artigiani o commercianti, disciplinano, nel caso di morte o di recesso dell’unico titolare della locazione, la successione nel contratto degli altri - presuppongono che l’uso plurimo sia stato previsto contrattualmente o anche successivamente consentito dal locatore. Consegue che ove la destinazione dell’immobile in favore di più soggetti su indicati non sia stata prevista nel contratto stipulato dal locatore con uno soltanto di questi, l’eventuale occupazione di fatto dell’immobile da parte degli altri non li legittima, nell’ipotesi di recesso dell’unico conduttore, a subentrare nel contratto, salvo che il locatore non abbia espressamente consentito l’uso dell’immobile anche in favore di costoro, successivamente al contratto di locazione e prima del recesso del conduttore.