(massima n. 1)
Il pretore, che rigetti il ricorso ex art. 700 c.p.c., rifiutando il provvedimento d'urgenza richiestogli, per essere stata eliminata, dopo la proposizione del ricorso, la situazione pregiudizievole denunciata, non può condannare il ricorrente al pagamento, neppure parziale, delle spese del procedimento, ove ritenga che la sua richiesta fosse fondata al tempo della proposizione, dovendo tale soggetto essere considerato come parte vittoriosa.