(massima n. 1)
Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ai sensi dell'art. 1657 cod. civ., essendo integrativo della volontą negoziale, sussiste allorquando nel contratto non siano stati stabiliti specifici criteri di determinazione del quantum con riferimento a precisi prezzi unitari, mentre esso non opera nel caso in cui, essendo certi i detti elementi per essere stati indicati in contratto, debba sopperirsi all'inerzia probatoria dell'appaltatore in ordine all'entitą delle opere che egli assume di aver compiuto e delle quali richiede il pagamento.