(massima n. 1)
Il principio secondo cui, qualora il ricorrente per cassazione abbia eletto domicilio presso il difensore ma non in Roma, la notificazione del controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale č fatta presso la cancelleria della Corte di cassazione (art. 366, secondo comma, c.p.c.) mira a tutelare non il ricorrente medesimo ma la controparte, alla quale, pertanto, deve riconoscersi la facoltā di effettuare validamente detta notificazione presso il difensore domiciliatario.