(massima n. 1)
L'art. 366, n. 5, c.p.c., nel disporre che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilitą, l'indicazione della procura se conferita con atto separato, impone un onere di forma che ha lo scopo di assicurare che sia stata osservata l'altra condizione di ammissibilitą prevista dall'art. 365 c.p.c. e rappresentata dal previo rilascio di una procura specificamente ordinata all'impugnazione della sentenza, sicché, quando, attraverso il deposito prescritto dall'art. 369, n. 3, c.p.c., sia dato di verificare che questa condizione sussiste, eventuali errori presenti nell'indicazione della procura contenuta nel ricorso restano irrilevanti.