(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio dopo la cassazione della sentenza impugnata le parti debbono riproporre la controversia negli stessi termini e nello stato di istruzione in cui si trovava nel procedimento in cui era stata pronunciata la sentenza cassata, salvo che fatti sopravvenuti o la stessa sentenza di annullamento rendano necessaria un'ulteriore attività difensiva. Pertanto mentre può essere ammessa una prova testimoniale già precedentemente dedotta, ancorché con una migliore formulazione dei capitoli di prova, non è consentito — in mancanza di una valida giustificazione — l'indicazione e l'escussione di nuovi testimoni.