Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6561 del 3 dicembre 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di rinvio dopo la cassazione della sentenza impugnata le parti debbono riproporre la controversia negli stessi termini e nello stato di istruzione in cui si trovava nel procedimento in cui era stata pronunciata la sentenza cassata, salvo che fatti sopravvenuti o la stessa sentenza di annullamento rendano necessaria un'ulteriore attività difensiva. Pertanto mentre può essere ammessa una prova testimoniale già precedentemente dedotta, ancorché con una migliore formulazione dei capitoli di prova, non è consentito — in mancanza di una valida giustificazione — l'indicazione e l'escussione di nuovi testimoni.

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