(massima n. 1)
L'obbligo di specificare i motivi per i quali si chiede l'annullamento della sentenza impugnata, fissato dall'art. 366, n. 4 c.p.c., a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione, risponde all'esigenza che il ricorso stesso consenta da solo l'immediata e precisa individuazione delle questioni da risolvere. Detto obbligo, pertanto, può essere osservato anche tramite una trascrizione (non un mero richiamo) del contenuto di precedenti scritti difensivi, ove sufficienti a garantire l'indicata esigenza. (Nella specie, il ricorso per cassazione, avverso pronuncia del Consiglio nazionale dei geometri in materia disciplinare, riproduceva le censure già espresse con il ricorso a detto Consiglio avverso il provvedimento del collegio professionale. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione, alla stregua del principio di cui sopra, rilevando che tale riproduzione era idonea ad evidenziare la volontà di formulare denunce di violazione di legge analoghe a quelle avanzate con il precedente ricorso).