(massima n. 1)
Gli artt. 140 e 141 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico sulle acque e gli impianti elettrici); i quali espressamente vietano la proposizione di azioni di nunciazione (e possessorie) nei confronti della pubblica amministrazione, ove possano interferire su provvedimenti ed atti dell'autoritą amministrativa in materia di governo di acque pubbliche a tutela di interessi generali, determinano, con riguardo a dette azioni, il difetto assoluto di giurisdizione.