Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5326 del 3 ottobre 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio si risolve nel controllo dei poteri e dei limiti che a quel giudice furono assegnati dalla pronuncia di annullamento e presuppone un'interpretazione di quest'ultima, volta a stabilire la rispondenza o meno della decisione impugnata alla misura di competenza commessa al giudice di rinvio a seguito dell'annullamento, senza alcuna possibilitą per la Suprema Corte di un riesame delle questioni decise in un certo senso dalla sentenza che ha disposto il rinvio, neppure nel caso in cui con successiva pronuncia emessa in altro procedimento il Supremo Collegio abbia enunciato un principio opposto a quello contenuto nella sentenza che ha disposto il rinvio.

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