(massima n. 1)
Con riguardo a pił sentenze, che siano state rese in grado di appello fra le medesime parti in distinti procedimenti, la instaurazione del giudizio di legittimitą deve ritenersi consentita anche mediante la proposizione di un solo ricorso per cassazione, qualora questo, esteriormente unico, sia sostanzialmente scindibile in autonomi e distinti ricorsi, rispettivamente contro ciascuna di dette sentenze, che rispettino i prescritti requisiti formali e sostanziali, nonché i termini d'impugnazione, mentre l'eventuale inosservanza delle norme sull'uso della carta bollata non incide sulla sua ammissibilitą, e resta sanabile mediante rimessione degli atti al competente ufficio fiscale.