(massima n. 1)
Gli aventi causa di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza pronunciata nei confronti del loro dante causa non solo quando essa è l'effetto di dolo o collusione a loro danno a termini del secondo comma dell'art. 404 c.p.c. (cosiddetta opposizione di terzo revocatoria), ma anche con l'opposizione ordinaria prevista nel primo comma dello stesso articolo quando facciano valere un proprio diritto non derivante dalla situazione o dal rapporto su cui abbia pronunciato la sentenza emessa nei confronti del dante causa. Ne consegue che il proprietario (già affittuario) del fondo, può proporre opposizione ordinaria avverso la sentenza che, con l'intervento del suo dante causa, si sia limitata a dichiarare la cessazione della proroga legale dell'affitto del fondo stesso (e ad ordinare il rilascio) fra parti estranee, poiché l'affitto oggetto della sentenza non è collegato neppure indirettamente con l'autonoma posizione giuridica fatta valere con l'opposizione.