(massima n. 1)
L'opposizione di terzo presuppone la sussistenza in capo all'opponente di un diritto autonomo, la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza che abbia efficacia di giudicato tra le parti, sì che la situazione accertata o costituita dalla sentenza importi per l'appunto un pregiudizio che giustifichi il rimedio processuale rivolto ad evitare che gli effetti negativi del giudicato si percuotano nella sua sfera giuridica. (Nella specie, ribadito il citato principio, la S.C. ha ritenuto che i giudici del merito avessero esattamente qualificato come opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, c.p.c., quella proposta avverso l'esecuzione, seguita a sentenza di sfratto pronunciata fra altri soggetti, da chi assumeva di avere un autonomo titolo locativo a detenere uno degli immobili esecutati).