(massima n. 1)
La motivazione per relationem non determina l'inesistenza della sentenza e, ove attenga alla sentenza di primo grado, non comporta l'obbligo del giudice di appello di rimettere, anche d'ufficio, la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 del codice di procedura civile, né č deducibile in sede di ricorso per cassazione avverso la decisione di appello.