(massima n. 1)
L'opposizione a precetto di rilascio con la quale non si contesta il diritto del locatore e procedere ad esecuzione forzata, in forza di sentenza esecutiva ex lege (pur essendo pendente il ricorso per cassazione), bensė il diritto di avvalersi della procedura di rilascio disciplinata dagli artt. 608 e seguenti del codice di procedura civile invece della speciale procedura di graduazione degli sfratti prevista dall'art. 4 della L. n. 833 del 1960, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., proponibile davanti al giudice competente per l'esecuzione (nella specie, di pretore del luogo ove č sito l'immobile locato), con atto di citazione da notificare entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.