(massima n. 1)
Il ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte, avverso le pronunce del Tribunale superiore delle acque pubbliche, č soggetto, ai sensi dell'art. 202 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico sulle acque pubbliche e gli impianti elettrici), al termine di quarantacinque giorni, dato che la citata norma riduce alla metā il termine di novanta giorni fissato dall'art. 518 del codice di rito allora vigente, tramite un rinvio di tipo recettizio, insensibile alla successiva entrata in vigore dell'attuale codice di procedura civile. Tale principio manifestamente non pone la norma medesima in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, atteso che la minore entitā del suddetto termine, rispetto a quello previsto in via ordinaria per il ricorso per cassazione, trova giustificazione nella peculiaritā della materia devoluta alla cognizione del Tribunale superiore e nelle esigenze di maggiore celeritā ad essa connesse, e, peraltro, non implica alcuna menomazione del diritto di difesa, stante la congruitā dello spatium temporis assegnato per il suo esercizio.