(massima n. 1)
La formula del giuramento decisorio — attese le finalità di questo speciale mezzo di prova — deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resti al giudice che verificare l'an iuratum sit e senz'altro accogliere o respingere la domanda sul punto che di esso ha formato oggetto, con la conseguenza che detto mezzo probatorio non può servire per l'acquisizione di elementi presuntivi, da valutarsi in concorso ed in relazione con gli elementi istruttori già raccolti. La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è rimessa all'incensurabile apprezzamento del giudice del merito.