(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del motivo di revocazione per successiva scoperta di un documento decisivo, ai sensi dell'art. 395, n. 3 c.p.c., la precedente ignoranza dell'esistenza o dell'ubicazione di tale documento non è sufficiente, ove essa sia conseguenza della colpa o negligenza di colui che del documento intende avvalersi. Nel valutare se sussista o meno una tale negligenza, va considerato che, mentre nell'ipotesi di ignoranza soltanto in ordine al luogo di conservazione dell'atto, vi è uno specifico onere di ricerca che la parte doveva adempiere, per contro, nel caso di ignoranza dell'esistenza stessa del documento, un tale onere non è configurabile, potendo al più valutarsi in termini di negligenza la mancata verificazione di una ipotesi di esistenza, che fosse autorizzata dalla situazione di fatto.