(massima n. 1)
Ai fini della procedibilitą del ricorso per cassazione, l'onere di produzione della copia della decisione impugnata che il ricorrente deve assolvere ai sensi dell'art. 369 c.p.c. (il quale richiede espressamente, a differenza dell'art. 347 cpv. c.p.c., l'autenticitą del documento da produrre) presuppone inderogabilmente l'onere ulteriore (di richiesta, al cancelliere all'uopo autorizzato) di autenticazione della detta decisione, secondo rigorose regole formali che l'ordinamento prevede e disciplina a salvaguardia della fedeltą documentale (artt. 58 c.p.c., 2714 c.c.) e che non consentono, proprio in vista della loro finalizzazione, forme alternative o di supplenza, come la produzione di esemplari del documento non dotati dell'attestazione di autenticitą o la conoscenza della sentenza impugnata desumibile da altri atti del processo.