(massima n. 1)
Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, l'onere di produzione della copia della decisione impugnata — che il ricorrente deve assolvere ai sensi dell'art. 369 c.p.c. (il quale richiede espressamente, a differenza dell'art. 347 cpv. c.p.c., l'autenticità del documento da produrre) — presuppone inderogabilmente l'onere ulteriore (di richiesta, al cancelliere all'uopo autorizzato) di autenticazione della detta decisione, secondo rigorose regole formali che l'ordinamento prevede e disciplina a salvaguardia della fedeltà documentale (artt. 58 c.p.c., 2714 c.c.) e che non consentono, proprio in vista della loro finalizzazione, forme alternative o di supplenza, come la produzione di esemplari del documento non dotati dell'attestazione di autenticità o la conoscenza della sentenza impugnata desumibile da altri atti del processo.