(massima n. 1)
L'art. 360 secondo comma c.p.c., nel conferire alle parti la facoltà di accordarsi in ordine all'esperimento del ricorso per cassazione per saltum, non consente una convenzione introduttiva di ragioni di inappellabilità della sentenza di primo grado, stipulabile anteriormente alla sua pronuncia, ma rende possibile alle parti medesime, soltanto dopo l'emanazione di detta sentenza, ed in pendenza del termine per appellare, di valutare concordemente e quindi convenire l'opportunità di evitare il procedimento di secondo grado, in relazione alla delimitazione su questioni di diritto delle doglianze proponibili contro la sentenza stessa. Ne consegue che il predetto ricorso per saltum non può essere ammesso in base ad un patto stipulato ante causam, quando non sia ravvisabile, dopo la decisione di primo grado, una concorde volontà delle parti di recuperare ed attualizzare l'operatività del precedente atto.