(massima n. 1)
Con riguardo ad un termine processuale fissato «a mese», quale quello posto dall'art. 36 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con L. 21 giugno 1971, n. 804) per l'opposizione avverso il decreto dichiarativo dell'esecutivitą di pronuncia del giudice straniero, il principio della computabilitą del termine stesso secondo il calendario comune, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., manifestamente non implica una violazione dei precetti di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in relazione alla possibile diversa consistenza del termine per la maggiore o minore lunghezza dei singoli mesi dell'anno, trattandosi di diversitą di lieve entitą, inidonee ad implicare effettiva disparitą di trattamento o pregiudizio del diritto di difesa.