(massima n. 1)
L'ordine di esecuzione di lavori edili, che venga adottato dal sindaco del comune, per ragioni di sicurezza pubblica, a carico del proprietario di un immobile, comporta, come ogni altro provvedimento contingibile reso a norma dell'art. 153 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, la degradazione del diritto di detto proprietario a mero interesse occasionalmente protetto, con la conseguenza che la domanda del medesimo, rivolta a denunciare l'illegittimità di detto ordine, spettando alla giurisdizione del giudice amministrativo, non può essere proposta davanti al giudice ordinario, nemmeno al fine di ottenere in via cautelare, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la sospensione dell'ordine stesso.