(massima n. 1)
Non incorre nel vizio di contraddittoria motivazione il giudice che escluda la responsabilitą di tutti e due i soggetti ai quali venga addebitato lo stesso fatto dannoso, quanto al primo per difetto di prova sulla condotta, ove la duplice decisione assolutoria risulti sorretta da separati accertamenti (incidenti su momenti diversi della dinamica del sinistro), i quali per il loro contenuto esclusivamente negativo si rivelino compatibili tra loro, non contenendo l'uno enunciazioni pregiudizievoli nei rispetti dell'altro.